Art. 24.
(Agevolazioni per il turismo).

      1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero dei comuni ad alta specificità montana, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, e successive modificazioni, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.
      2. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento e al ricovero

 

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delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e ad escursionisti. Le regioni, con proprie norme, determinano i requisiti dei rifugi di montagna. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali previste dall'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.